Art. 1 Approvazione delle tabelle che fissano il numero ed il grado degli ufficiali di porto normalmente assegnati all'Amministrazione centrale e, per Direzioni marittime, alle Capitanerie di porto, agli Uffici circondariali marittimi ed agli Uffici marittimi locali retti dal personale predetto. — Testo vigente | Portale Normativo