Art. 1
In vigore dal 15 dic 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le domande, rispettivamente in data 27 gennaio e 16 febbraio 1934, con le quali i podestà di Grumo Nevano e di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in esecuzione delle proprie deliberazioni 23 e 15 febbraio 1932, chiedono che venga rettificato il confine tra i due Comuni, in conformità del progetto vistato addì 11 agosto 1933 dall'Ufficio del Genio civile di Napoli;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Napoli nell'adunanza del 19 dicembre 1932;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;
Veduto l'art. 32, comma secondo, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il confine fra i comuni di Grumo Nevano e di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è rettificato in conformità del progetto vistato addì 11 agosto 1933 dall'Ufficio del Genio civile di Napoli.
Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: de Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 152. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-11;1895#art-1