Art. 1

In vigore dal 30 apr 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 27, secondo comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: È istituito presso la Regia soprintendenza alle opere di antichità e d'arte della Puglia in Bari, un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° ottobre 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Ercole. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 359, foglio 62. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-01;2410#art-1

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Art. 1 Istituzione di un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte in Bari. — Testo vigente | Portale Normativo