Art. 1

In vigore dal 20 nov 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta l'opportunità di aggregare il comune di Castelponzone, che conta soltanto 992 abitanti e manca di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, al contermine comune di Scandolara Ravara; Visti i pareri favorevoli espressi dai podestà di Scandolara Ravara e di Castelponzone, nonché dal Rettorato della provincia di Cremona, rispettivamente con deliberazioni 23 settembre, 4 ottobre e 16 novembre 1933; Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere si intende nel presente decreto riportato; Veduto l'art. 30, comma primo, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Castelponzone, in provincia di Cremona, è aggregato a quello di Scandolara Ravara. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1934 - Anno XIII Atti da Governo, registro 352, foglio 187. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1732#art-1

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Art. 1 Aggregazione del comune di Castelponzone, in provincia di Cremona, a quello di Scandolara Ravara. — Testo vigente | Portale Normativo