Testo unico-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Testo unico›Titolo II›Capo IArt. 9 AbrogatoIn vigore dal 9 mag 2025Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoTesto unico-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56Storico versioni· 3 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-9