Testo unico › Titolo V
Art. 73 Abrogato(Art. 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; articolo unico della legge 17 giugno 1929, n. 1055; art. 16, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
In vigore dal 9 mag 2025 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 73
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-73
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 06/07/1938 al 08/05/2025 · L. 7 aprile 2025, n. 56: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 08/07/1936 al 05/07/1938 · L. 19 gennaio 1939, n. 375: , convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 1939, n. 375 in G.U. 7/3/1939, n. 55, nel modificare l'art. 6 del Regio D.L. 3 settembre 1936, n. 1900 in G.U. 07/11/1936, n. 258, convertito con modificazioni dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000 in G.U. 08/07/1937, n.156, ha conseguentemente disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 73, comma 2. dal 05/01/1935 al 07/07/1936 · L. 3 giugno 1937, n. 1000: , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 giugno 1937, n. 1000 in G.U. 08/07/1937, n.156 ha disposto con l'art. 6, comma 1 la modifica dell'art. 73. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360