Testo unicoTitolo IVCapo I

Art. 54

Abrogato

(Art. 20, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-54

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