Testo unicoCapo II

Art. 47

Abrogato

(Art. 28, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731).

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-47

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