Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 41

Abrogato

(Art. 10, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 4, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-41

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