Testo unicoCapo III

Art. 30

Abrogato

(Art. 6, comma primo, nn. 1 e 2, e secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, n. 2. e art. 3, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-30

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