Testo unicoCapo II

Art. 23

Abrogato

(Art. 8, commi primo, nn. 1, 2 e 4, e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-23

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