Testo unico›Capo II
Art. 23
Abrogato(Art. 8, commi primo, nn. 1, 2 e 4, e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875).
In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011#art-tu-23