Art. 1

In vigore dal 28 mar 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni; Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 59, contenente aggiunte e modifiche alle norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico; Vista la legge 20 aprile 1933, n. 467, relativa alla istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento per i direttori di aeroporto civile, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934- Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Puppini Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 357, foglio 48. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-08-23;2366#art-1

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Art. 1 Approvazione del regolamento per i direttori di aeroporto civile. — Testo vigente | Portale Normativo