Art. 1
In vigore dal 28 mar 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 59, contenente aggiunte e modifiche alle norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico;
Vista la legge 20 aprile 1933, n. 467, relativa alla istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'annesso regolamento per i direttori di aeroporto civile, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934- Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Puppini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 48. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-08-23;2366#art-1