Art. 1
In vigore dal 5 ott 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda, in data 31 marzo 1934, con la quale il podestà di S. Rufino di Leivi, in provincia di Genova, chiede, in esecuzione della propria deliberazione 10 dicembre 1933, l'autorizzazione a cambiare la denominazione del Comune in quella di « Leivi »;
Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Genova con deliberazione 17 febbraio 1934;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di S. Rufino di Leivi, in provincia di Genova, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Leivi ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 48. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-08-10;1471#art-1