Art. 1
In vigore dal 30 set 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 maggio 1906, n. 200, concernente la navigazione del Tevere fra Roma e il mare;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 6 maggio 1906, n. 200, concernente la navigazione del Tevere fra Roma ed il mare, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1931 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Puppini - Di Crollalanza
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo,, registro 351, foglio 42. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-08-10;1452#art-1