Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo I
Art. 1
Art. 1 sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.
In vigore dal 8 mar 1935
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
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sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.
La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
La detta Cassa di previdenza è considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali. Sono a suo carico le spese di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-1