Art. 1

In vigore dal 5 set 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza in data 22 gennaio 1934, con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Pescara, in esecuzione della deliberazione podestarile 20 novembre 1933, chiede autorizzazione a cambiare la denominazione della frazione Caprara, in quella di «Caprara di Pescara»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pescara, con deliberazione 30 dicembre 1933; Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1931, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Pescara è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Caprara in quella di «Caprara di Pescara». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dia osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 350, foglio 82. - Giagheddu.
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