Testo unicoTitolo I

Art. 19

Abrogato
In vigore dal 13 ott 2000
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 273, comma 5) che "Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383#art-tu-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo