Art. 2

In vigore dal 5 giu 1934
Dal fondo di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, 1689, intestato al Demanio dello Stato, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1934, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita consolidato 3,50 % a ciascuno di essi assegnata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-02-05;772#art-2

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