Art. 1

In vigore dal 14 mar 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda in data 5 settembre 1933, con cui il podestà di Recoaro, in esecuzione della propria deliberazione in data 2 settembre stesso, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Recoaro Terme »; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Vicenza con la deliberazione in data 17 ottobre 1933; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Recoaro, in provincia di Vicenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Recoaro Terme ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte del conti, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 344, foglio 122. - MANCINI.
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Art. 1 Autorizzazione al comune di Recoaro a modificare la propria denominazione in « Recoaro Terme » (Vicenza). — Testo vigente | Portale Normativo