Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo IIICapo I

Art. 87

Abrogato
In vigore dal 21 feb 2026
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2026, N. 15

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-87

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