Art. 1

In vigore dal 17 mar 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le domande in data 9 settembre 1933 con le quali i podestà dei comuni di Linate al Lambro e di Peschiera Borromeo, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 21 e 24 marzo stesso anno, chiedono l'unione dei due Comuni in unico ente con denominazione «Peschiera Borromeo»; Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Milano con deliberazione 13 settembre 1933, adottata in via d'urgenza, con i poteri del Rettorato; Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza 5 dicembre 1933, che si intende nel presente decreto integralmente riportato; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 217, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Linate al Lambro e di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, sono riuniti in unico Comune con denominazione «Peschiera Borromeo». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 344, foglio 131. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-18;2350#art-1

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Art. 1 Riunione dei comuni di Linate al Lambro e di Peschiera Borromeo in unico comune con denominazione «Peschiera Borromeo» (Milano). — Testo vigente | Portale Normativo