Art. 1
In vigore dal 23 mag 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;
Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, col quale fu approvato il relativo regolamento;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Nei casi in cui, agli effetti della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro regolata dal R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, si debba accertare l'idoneità di materiali, apparecchi e dispositivi che non rientrino nelle ipotesi previste dalle norme in vigore, il Ministro per le corporazioni, inteso il Comitato tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, stabilirà le norme da applicare.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 13. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;2421#art-1