Art. 4

Abrogato
In vigore dal 17 ago 2001
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MAGGIO 2001, N. 310

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-11-27;1604#art-4

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Art. 4 Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. — Testo vigente | Portale Normativo