Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 62

In vigore dal 27 dic 1933
Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente testo unico. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI. Il Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI. Il Ministro per le finanze: JUNG.
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