Art. 1
In vigore dal 3 dic 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 104 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato:
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'unito regolamento per le divise dei magistrati ed impiegati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti del Regno d'Italia nelle sedute pubbliche giurisdizionali, composto di cinque articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-23;1466#art-1