Art. 1
In vigore dal 12 dic 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda in data 4 maggio 1933 con cui il podestà di Ottaiano, in esecuzione della deliberazione 9 maggio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Ottaviano»;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Napoli con la deliberazione in data 28 dicembre 1928;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Ottaiano, in provincia di Napoli, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Ottaviano».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 98. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-19;1522#art-1