Art. 1
In vigore dal 8 dic 1933
N. 1504. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia napoletana dei Chierici regolari della Madre di Dio delle Scuole Pie detti «Padri Scolopi».
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-09-21;1504#art-1