Art. 2
In vigore dal 23 gen 1934
Allo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:
a) nell', secondo comma, è soppressa la frase «limitatamente alla attività svolta nel Regno»;
b) l'art. 3 - lettera c) - è così integrato: Per tutte le manifestazioni di carattere agonistico, le direttive da seguirsi saranno impartite dall'U.N.I.R.E., presi gli opportuni accordi col C.O.N.I.;
c) l'art. 6 è così integrato: e) del segretario del C.O.N.I;
d) il primo comma dell'art. 8 è così modificato:
«In seno al Consiglio è costituito un Comitato di presidenza composto dal presidente dell'Unione, dai presidenti dei quattro enti ippici, da due membri indicati nella lettera d) dell'art. 6, e dal segretario del C.O.N.I.».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
ACERBO
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 3. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-09-07;1776#art-2