Art. 2

In vigore dal 23 gen 1934
Allo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche: a) nell', secondo comma, è soppressa la frase «limitatamente alla attività svolta nel Regno»; b) l'art. 3 - lettera c) - è così integrato: Per tutte le manifestazioni di carattere agonistico, le direttive da seguirsi saranno impartite dall'U.N.I.R.E., presi gli opportuni accordi col C.O.N.I.; c) l'art. 6 è così integrato: e) del segretario del C.O.N.I; d) il primo comma dell'art. 8 è così modificato: «In seno al Consiglio è costituito un Comitato di presidenza composto dal presidente dell'Unione, dai presidenti dei quattro enti ippici, da due membri indicati nella lettera d) dell'art. 6, e dal segretario del C.O.N.I.». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE ACERBO Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 343, foglio 3. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-09-07;1776#art-2

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