Art. 1

In vigore dal 23 gen 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Vista la tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall' del Regio decreto suddetto; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall' del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è aggiunta la seguente voce: «N. 42 Personale addetto ai carriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 338, foglio 47. - Mancini.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1311#art-1

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Art. 1 Aggiunta di una voce alla tabella approvata con decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente i lavori discontinui agli effetti della legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo