Art. 1

In vigore dal 6 ott 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda in data 20 luglio 1933 con la quale il podestà di Licciana, in esecuzione della deliberazione 12 novembre 1931, n. 228, del commissario prefettizio, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Licciana Nardi »; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Massa e Carrara con deliberazione 6 aprile 1933, n. 19; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Licciana, in provincia di Massa e Carrara, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Licciana Nardi ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 336, foglio 41. - Mancini.
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Art. 1 Autorizzazione al comune di Licciana a modificare la propria denominazione in « Licciana Nardi ». — Testo vigente | Portale Normativo