Art. 1
In vigore dal 12 ott 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda con cui il podestà di Montechiarugolo, in esecuzione della deliberazione in data 6 aprile 1933, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione della frazione Monticelli in «Terme di Montechiarugolo »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Parma con deliberazione in data 9 maggio 1933;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Montechiarugolo, in provincia di Parma, è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Monticelli, in « Monticelli Terme di Montechiarugolo ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 67. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1215#art-1