Art. 1

In vigore dal 5 ott 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda in data 16 marzo u. s. con la quale il podestà di Savignano di Romagna, in esecuzione della deliberazione 17 ottobre 1932, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Savignano sul Rubicone »; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Forlì con deliberazione 13 gennaio 1933; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Savignano di Romagna, in provincia di Forlì, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Savignano sul Rubicone ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 336, foglio 24. - Mancini.
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Art. 1 Autorizzazione alla modifica della denominazione del comune di Savignano di Romagna in « Savignano sul Rubicone ». — Testo vigente | Portale Normativo