Art. 1

In vigore dal 23 mag 1934
N. 2422. R. decreto 6 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'aeronautica, viene riconosciuta come persona giuridica, e viene sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'aeronautica la «Fondazione Capitano Giorgio Montefiore» con un patrimonio costituito da titoli del Debito pubblico consolidato 5% del valore nominale di L. 30.800, la cui rendita è destinata in favore di un orfano di un aviatore militare deceduto in servizio, e viene approvato lo statuto organico della citata Fondazione composto di nove articoli. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1934 - Anno XII
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-07-06;2422#art-1

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Art. 1 Riconoscimento giuridico della «Fondazione Capitano Giorgio Montefiore» a favore di orfani di aviatori militari deceduti in servizio. — Testo vigente | Portale Normativo