Capo V

Art. 36

In vigore dal 16 lug 1933
Gli atti di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità civile ed ecclesiastica. I certificati municipali di cui ai precedenti devono essere redatti a cura del podestà del Comune di residenza degli interessati, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione sottoscritta da tre testimoni. La legalizzazione degli atti di stato civile, salve le speciali disposizioni per gli atti provenienti dall'estero, viene eseguita gratuitamente.
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