Art. 1

In vigore dal 25 nov 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1933, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura: Visto il regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto approvato con Nostro decreto 10 settembre 1932, n. 1955; Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall' del suddetto decreto-legge: Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: È aggiunta la seguente voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall' del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 173: «41. - Personale addetto esclusivamente al Governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 11. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-22;1408#art-1

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Art. 1 Inclusione di una voce nella tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo