Art. 1

In vigore dal 1 set 1933
N. 1007. R. decreto 15 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei Pii Operarii, con sede in Napoli. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1933 - Anno XI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-15;1007#art-1

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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica della Congregazione dei Pii Operarii, in Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo