Art. 1

In vigore dal 30 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda in data 26 aprile 1933 con cui il podestà di Palmira, in esecuzione della deliberazione 19 novembre 1932, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del comune in «Oppido Lucano»: Veduto il parere espresso dal preside della provincia di Potenza con i poteri del Rettorato con deliberazione 7 febbraio 1933; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Palmira, in provincia di Potenza, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in «Oppido Lucano». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alta Corte dei conti, addì 11 luglio 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 334, foglio 62. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-08;800#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Palmira a cambiare la propria denominazione in «Oppido Lucano». — Testo vigente | Portale Normativo