Art. 1

In vigore dal 20 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda in data 25 agosto 1931, con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Leprignano chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del Comune in quella di Capena; Veduta la deliberazione del commissario prefettizio predetto in data 19 novembre 1932; nonché quella in data 15 luglio 1932 del preside della provincia di Roma, con i poteri del Rettorato; Veduti i pareri espressi dai Ministeri delle comunicazioni e dell'educazione nazionale con note rispettivamente in data 5 aprile 1932, n. 935156, e 19 ottobre 1932, n. 9866; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Leprignano, in provincia di Roma, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di «Capena». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 333, foglio 137. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-05;708#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Leprignano a cambiare la propria denominazione in «Capena». — Testo vigente | Portale Normativo