Art. 2

In vigore dal 22 ago 1933
Con successivo decreto sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monterenzio e di Loiano in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con la legge 9 aprile 1931, n. 427. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 maggio 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 334, foglio 149. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-17;950#art-2

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