Art. 2
In vigore dal 22 ago 1933
Con successivo decreto sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monterenzio e di Loiano in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con la legge 9 aprile 1931, n. 427.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 149. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-17;950#art-2