Art. 1

In vigore dal 21 lug 1933
N. 721. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei Sacri Cuori detta di «Piepus». Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - Anno XI
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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica della Casa di procura generalizia della Congregazione dei Sacri Cuori detta di «Piepus», con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo