Art. 2
In vigore dal 6 giu 1933
Dal 1° giugno 1933 le piante organiche della magistratura restano determinate per i tribunali di Bergamo e di Savona dalla tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
DE FRANCISCI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 81. - MANCINI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-11;451#art-2