Regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453Titolo TERZO

Art. 40

Abrogato

(Atti di valore cospicui o reiterati).

In vigore dal 9 ott 2010
Regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;695#art-rpl-40

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