Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo V

Art. 85

Abrogato

(Articolo unico legge 19 maggio 1927, n. 778, che converte in legge il R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, e art. 43 legge 10 luglio 1930, n. 957).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-85

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