Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo IV
Art. 45
AbrogatoArt. 45 legge 11 marzo 1926, n. 398; a.t. 57 legge n. 1626 del 20 dicembre 1932
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-45