Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo II

Art. 18

Abrogato

Art. 24, parte, R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-18

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