Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo XII

Art. 149

Abrogato

(Art. 21 legge 10 luglio 1930, n. 957).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-149

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