Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo II

Art. 12

Abrogato

(Art. 22 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 23 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, modificato a sua volta dall'art. 5 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e dall'art. 10 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-12

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