Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo IX

Art. 109

Abrogato

(Art. 10 legge 17 aprile 1930, n. 480, art. 18 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-109

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