Art. 2

In vigore dal 19 feb 1933
I rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia o di Pontedera saranno sistemati in conformità del progetto di cui alle deliberazioni 16 luglio 1932 dei rispettivi podestà. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 328, foglio 106. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-22;1918#art-2

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Art. 2 Delimitazione territoriale e sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia e Pontedera. — Testo vigente | Portale Normativo