Art. 2
In vigore dal 19 feb 1933
I rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia o di Pontedera saranno sistemati in conformità del progetto di cui alle deliberazioni 16 luglio 1932 dei rispettivi podestà.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 106. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-22;1918#art-2