Art. 1

In vigore dal 28 dic 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le istanze con cui il podestà dei comuni di Silvano Pietra e Cortina, in esecuzione delle deliberazioni 12 e 15 novembre 1930, riconfermate con deliberazioni 12 marzo 1932, chiede che il confine tra i Comuni stessi sia rettificato in conformità del progetto vistato in data 24 settembre 1931 dall'ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile di Pavia; Veduti i pareri espressi dal Rettorato provinciale e dalla Giunta provinciale amministrativa di Pavia rispettivamente nelle sedute 14 marzo 1931 e 9 giugno 1932; Udito il Consiglio di Stato, il cui parere in data 11 ottobre 1932 si intende nel presente decreto riportato; Veduti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il confine fra i comuni di Silvano Pietra e di Corano è rettificato in conformità del progetto vistato in data 24 settembre 1931 dall'ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile di Pavia. Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-03;1553#art-1

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